Pubblicità Aste immobiliari
Aste immobiliari: le pubblicità in merito agli avvisiTornando alle aste immobiliari nella loro forma, dobbiamo ora analizzare
l'aspetto che riguarda la vendita finale dell'immobile, qualsiasi sia la forma scelta dal giudice dell'esecuzione. La cosa che non
può mancare quando si deve andare a fare una vendita, è quella dell'avviso di vendita. Si tratta in pratica di un documento con il
quale gli interessati a partecipare all'asta ricevono informazioni importanti in merito all of'immobile che è soggetto a
pignoramento. Per fare alcuni esempi, quali sono le modalità con le quali è possibile andare a vedere l'immobile in questione,
quali sono le modalità per presentare le offerte, quale sia il tipo di asta scelta dal giudice dell'esecuzione e così via.
Andiamo ad osservare dove si deve inserire la pubblicità relativa agli avvisi di vendita, che in alcuni casi sono obbligatori, in
mancanza dei quali può essere decisa l'inefficacia del procedimento esecutivo. Ecco quali sono:
· Il portale delle vendite pubbliche: si tratta di un passo obbligatorio per legge, la quale dice che ogni atto esecutivo deve
essere pubblicizzato nel portale delle vendite pubbliche, area dedicata che si trova all'interno di un portale ancora più grande
ed istituzionale, ovvero quello del Ministero della Giustizia. In pratica, compiere questa azione è di fatto un passaggio che va a
sostituire quello che un tempo era l'affissione della vendita presso l'albo dell'ufficio giudiziario, il quale per chi non lo
sapesse si trova all'interno della cancelleria del Tribunale competente.
· Pubblicazione sui siti internet autorizzati: anche in questo caso si tratta di una pubblicità obbligatoria, ma in questo caso
solo se si tratta di aste immobiliari. In pratica, come disposto dalla legge, la pubblicità in questione consiste in un inserzione
dell'avviso di vendita, al quale si allega anche una copia dell'ordinanza con cui è disposta la vendita. Inoltre, deve essere
anche inserita una relazione di stima che ad oggi è essenziale sia redatta dall'esperto, il quale è specializzato e autorizzato
proprio alla realizzazione delle relazioni at questione all'interno dei siti Web approvati dal Ministero della Giustizia. Tale
inserzione deve essere fatta almeno quarantacinque giorni prima del termine sulla proposta delle offerte o in alternativa prima di
quella che è la data dell'incanto fissata.
· Pubblicazione sulla stampa: in questo caso si tratta di una pubblicità facoltativa, che nel caso non venga fatta non vi sarà
alcun problema di inefficacia dell'esecuzione. Se si è interessati a utilizzare questo canale pubblicitario si deve fare
riferimento al terzo comma dell'art. 490 c.p.c., il quale prevede che, a discrezione del giudice dell'esecuzione, si può segnalare
la vendita dell'immobile attraverso la pubblicazione sulla stampa sia locale che nazionale di tutte le informazioni relative
all'asta in questione. In alternativa, si possono anche utilizzare a lo scopo altre forme di pubblicità commerciale. Una nota di
riferimento in merito a questo punto è il fatto che questo tipo di pubblicità è facoltativo solo a partire dal 27 giugno 2015,
prima di questa data era obbligatorio segnalare l'avviso della vendita d'asta anche sui quotidiani sia locali che nazionali.
· Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare: La legge 119/2016 che ha preso il posto del D.L. 59/2016,
prevede che l'informazione sull'asta immobiliare venga inserita anche nel registro elettronico dell'espropriazione forzata
immobiliare delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, il quale è custodito presso il Ministero
della Giustizia. Per accedere a questo registro ci si deve recare alla Banca d'Italia, ed è caratterizzato da due sezioni diverse:
una che prevede l'accesso limitato, e una che invece prevede l'accesso pubblico.
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