Il titolo esecutivo per espropriare gli immobili

 Titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.)Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, affinché questa possa essere presa in
considerazione dal creditore, non può avere luogo se non dopo che lui sia entrato in possesso della documentazione ufficiale
attestante il diritto certo a intraprendere questa strada. Quali sono i titoli esecutivi che sono considerati validi al fine di
poter procedere con l'esecuzione forzata? Eccoli di seguito: 
· Le sentenze. 
· I provvedimenti: elementi giuridici ai quali la legge attribuisce in maniera chiara e precisa quella che porta il nome di
efficacia esecutiva. 
· Scritture personal autenticate: nello specifico parliamo di quelle che sono relative alle obbligazioni che riguardano le somme
di denaro in esse contenute. 
· Cambiali e titoli di credito ai quali la legge attribuisce l'efficacia esecutiva. 
· Atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale. 
3.2 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto (art. 479 c.p.c.)Fatto salvo di varied disposizioni di legge elencate dal
Giudice al momento dell'inizio di tutto l'iter di esproprio immobiliare, prima di procedere con l'esecuzione forzata devono prima
essere state fatte la notificazione del titolo (importante che sia consegnata at forma esecutiva) e del precetto. La notificazione
del titolo esecutivo, come regolato dagli art. 137 e seguenti, deve essere fatta di persona alla parte avversa. 
3.3 Forma del precetto (art. 480 c.p.c. con modifiche recenti)Il precetto, altro non è che l'intimazione al debitore di Adempiere
ai suoi obblighi include risulta dal titolo esecutivo richiesto dal creditore, il quale per procedere con l'intimazione ha tempo
dieci giorni a partire dalla comunicazione del titolo esecutivo. Affinché il precetto sia considerato valido dal giudice
dell'esecuzione, deve essere completo di tutte le sue parti. Ecco cosa de ve essere espressamente indicato al suo interno:
· Indicazione delle parti. 
· Data di notificazione del titolo esecutivo: in questo caso è necessario dire che va indicata solamente nel caso sia fatta
separatamente. In pursuit'ultimo caso, sarà direttamente l'ufficiale giudiziario a verificare che tutto si sia svolto nei tempi e
nei modi corretti. 
·Avvertimento al debitore: il precetto deve per legge contenere anche questa voce, e il debitore può, avvalendosi dell'aiuto di
una figura terza (che può essere sia organismo di composizione della crisi o in alternativa anche un qualsiasi professionista
purché nominato dal giudice), porre rimedio alla situazione. Può farlo anche cercando un accordo con i creditori. 
· Dichiarazione di residenza. 
3.4 Cessazione dell'efficacia del precetto (art. 481 c.p.c.)Osserviamo adesso quando il precetto diventa inefficace. Ciò accade
quando l'esecuzione non è cominciata nei termini corretti, ovvero entro i novanta giorni dalla notifica. 
3.5 Termine a adempiere (art. 482 c.p.c.)Con questo termine si intende che non è possibile iniziare l'esecuzione forzata se non
sono decorsi i giorni indicati nel precetto. In mancanza di un riferimento preciso, si calcolano almeno 10 giorni dalla notifica
del precetto. È comunque possibile che, nel caso giudichi che vi sia un pericolo di ritardo elevato, il presidente del tribunale
competente each l'esecuzione o eventualmente in sua assenza un delegato da lui scelto e nominato, possa autorizzare l'esecuzione
immediata sia con cauzione che senza. 
3.6 Inizio dell'espropriazione (art. 491 c.p.c.)Fatto salvo di una diversa indicazione da parte del giudice competente, la quale
si basa su quanto comunque è previsto dall'art. 502, l'espropriazione forzata ha il suo inizio nello stesso momento in cui
comincia anche il pignoramento.  

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